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Il rischio fulminazione e le nuove norme CEI EN IEC 62858 (2020) e 81-29 (2020)

Il 1° giugno 2020 è stata abrogata la norma CEI 81-30; il calcolo del rischio di fulminazione dovrà rispettare i contenuti metodologici richiamati nelle norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31).

La sostanziale novità risiede nel fatto che la norma CEI EN IEC 62858 stabilisce nuovi periodi di osservazione e definisce la necessità di servirsi nel calcolo di valori di Ng aggiornati entro gli ultimi 5 anni;

da qui derivano due ipotesi: 

IPOTESI 1: il nuovo valore di Ng è minore di quello precedente e di conseguenza non può verificarsi un incremento del rischio.

In questo caso è sufficiente redigere una dichiarazione che attesti la validità del documento esistente. 

IPOTESI 2: il nuovo valore di Ng è più alto del precedente.

In questo caso è necessario riproporzionare R in base al rapporto Ng nuovo/Ng vecchio per poi confrontarlo con quello limite Rt.     

                                                                                        

Se la disequazione è verificata si renderà opportuno rivedere la valutazione il prima possibile, in caso contrario vale l'ipotesi 1.

Per chi volesse verificare che la propria valutazione del rischio fulminazione sia in linea con le nuove direttive o se necessiti di una rivisitazione alla luce delle modifiche sopracitate invitiamo a trasmettere una richiesta al nostro indirizzo sicurezza-ambiente@andromedamantova.it.


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