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In assenza di una nuova versione dell’Accordo Stato Regioni è da considerare valido l’Accordo Stato Regioni in vigore, ovvero il n.221/CSR del 21/12/2011, relativamente alla formazione dei lavoratori.
Di conseguenza, il mancato aggiornamento, almeno biennale, dei preposti, previsto dal comma 7-ter dell’art.37 del D.Lgs 81/08, non sarà sanzionabile, in quanto, rimane in vigore la periodicità prevista dall’attuale Accordo Stato regioni in vigore.
Altresì, rimangono validi i contenuti degli attuali accordi:
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