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Modifiche al Titolo X del D.Lgs. 81/2008

Lo scorso 9 novembre il Presidente della Repubblica ha emanato, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Decreto Legge n.149 con l'obiettivo di individuare e rendere rapidamente efficaci "misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro l'art.17 del Decreto Legge va ad impattare in maniera diretta su tutte le attività che prevedono l'uso deliberato di agenti biologici, ossia tutte quelle attività in cui vi è un uso intenzionale nel ciclo lavorativo di agenti biologici per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia prima, substrato, catalizzatore, reagente ecc.).

Nello specifico il Decreto Legge del 9 novembre dispone la sostituzione degli allegati XLVII (indicazioni su misure e livelli di contenimento) e XLVIII (contenimento per processi industriali) che individuano in rapporto a specifici ambienti di lavoro, alle caratteristiche di pericolo dell'agente biologico e all'esito della valutazione dei rischi l'insieme di procedure ed accorgimenti tecnici da attuare per la manipolazione in sicurezza di agenti biologici o di materiale potenzialmente patogeno; le misure di contenimento espressamente richieste o raccomandate sono ad esempio aree di isolamento e compartimentazione(airlock/zone filtro), sistemi di trattamento dell’aria e impianti muniti di filtri antiparticolato ad alta efficienza, criteri di realizzazione di superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti, procedure di igienizzazione di superfici, limitazioni degli accessi agli operatori, corrette modalità di stoccaggio e conservazione degli agenti biologici ecc.In premessa alle tabelle riportate nei due allegati le nuove disposizioni precisano che il termine "raccomandato" significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Rimandiamo all'art.17 del Decreto Legge 9/11/2020 per un'analisi approfondita delle variazioni occorse nei due allegati e restiamo a disposizioni per eventuali necessità di chiarimento.

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