La sorveglianza sanitaria comprende:
-La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità assume diversa
frequenza sulla base del giudizio del medico competente in relazione agli esiti della valutazione dei rischi.
Tra gli obblighi del medico competente vi è quello di redigere la relazione sanitaria, un rapporto dei
risultati sanitari espressi in maniera anonima e collettiva relativi all’anno di riferimento.
In particolare il medico competente deve saper descrivere brevemente il profilo di rischio delle varie
mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche della ditta con la relativa analisi dei rischi e, per quanto
possibile, dei livelli di esposizione desunti dalla valutazione di rischio. Accanto al profilo di rischio
deve essere indicato il relativo protocollo sanitario adottato dal medico competente tenendo conto dei
diversi effetti sulla salute da monitorare.
I risultati dei dati sanitari devono pertanto essere rappresentati suddivisi sulla base della classificazione
dei lavoratori in gruppi omogenei per esposizioni sulla base delle mansioni/postazioni/lavorazioni.
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