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Convertito il D.L. n. 146/2021: novita' in materia di lavoro

A seguito delle Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08.

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti salienti, in attesa delle varie circolari che usciranno dai vari enti preposti per dirimere i vari dubbi che già si pongono gli addetti ai lavori, le modifiche sono già in vigore e riguardano:

  • art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
  • art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
  • art. 13, sulla “Vigilanza”;
  • art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
  • art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
  • art 26, il Preposto: “svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto”;
  • art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
  • art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
  • art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”;
  • art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
  • art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
  • art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
  • art. 99, sulla “Notifica preliminare”.

 

Vediamo di seguito di segnalare in modo non esaustivo le principali modifiche.

1) VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Tra le modifiche introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008 vi sono le seguenti:

  • vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
  • è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi

2) PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:

  1. all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.lgs. 81/08, quali:
  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione e addestramento
  • Mancata costituzione SPP (servizio di prevenzione e protezione)
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo

N.B: Il nuovo art. 14 del D.lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.

3) LA FIGURA DEL PREPOSTO

Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile.

Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività indicate all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore chi svolge il ruolo di Preposto.

Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza, che non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)

Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo

4 ) FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro non RSPP
  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
  • la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza minima biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

Per ulteriori riferimenti si rimanda al nuovo aggiornamento del T.U gennaio 2022 e alla relativa G.U.

 

Andromeda organizzerà a breve un incontro in Videoconferenza con gli RSPP.


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