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Nuove responsabilita' per il datore di lavoro e il dirigente e per il preposto

Il Datore di lavoro e il Dirigente hanno l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

Il datore di lavoro, che ometta la nomina del preposto con tali compiti, è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro.

Il preposto ha l’obbligo di (art.19 D.Lgs 81/08):

  • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il preposto che non adempie agli obblighi è sanzionato arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro


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