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Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.
Il testo pubblicato in Gazzetta sancisce formalmente l’accordo, includendo come parte integrante il relativo documento tecnico (allegato A), che contiene i dettagli sui percorsi formativi.
Tale allegato A, approvato con l’atto n. 59/CSR, è stato pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cosa sancisce il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?
L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:
durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
Il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.
Ecco, più nel dettaglio, i principali contenuti dell’Accordo 2025 sulla formazione per la sicurezza.
Formazione per i datori di lavoro
Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.
Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria.
Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.
Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.
La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).
Formazione per i coordinatori per la sicurezza
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.
Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.
Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:
4 ore di formazione generale;
da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
La modalità di e-learning è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica solo per i settori di rischio basso. Per il corso di aggiornamento la modalità di e-learning è sempre consentita.
Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Per non correre alcun rischio, puoi utilizzare il software specializzato in sicurezza sul lavoro con cui puoi compilare il modello già predisposto e stampare in pochi passaggi l’attestato di avvenuta formazione dei lavoratori. Provalo gratuitamente!
Requisiti dei formatori
L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando 3 categorie di soggetti formatori:
istituzionali;
accreditati;
altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.
Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.
Sicurezza negli ambienti confinati
Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi
L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:
in presenza;
in videoconferenza sincrona;
in e-learning;
in modalità mista.
Le principali indicazioni organizzative riguardano:
numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.
Rilascio degli attestati
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:
denominazione del soggetto formatore;
dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
modalità di erogazione del corso;
firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
data e luogo.
Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.
Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici
L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:
macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
Il nuovo Accordo include quattro allegati che approfondiscono aspetti specifici della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi:
allegato I: elenca le classi di laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
allegato II: individua le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio;
allegato III: spiega il sistema dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (esonero completo), parziale (formazione da integrare) e obbligo di frequenza (formazione da svolgere interamente);
allegato IV: definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, utili per stabilire la durata dei corsi in relazione al livello di rischio (basso, medio, alto) dell’attività lavorativa.
Quali testi saranno abrogati?
Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono abrogati i seguenti accordi:
Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012;
Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta;
Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;
Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012;
Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016.
Il presente accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 maggio 2025.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
Per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo. Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.
I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.
LINK SUGGERITO:
https://aifos.org/home/news/normativa/leggi_e_norme/accordo-unico-stato-regioni-17-aprile-2025;
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